Art. 3
LEGGE 3 maggio 1967, n. 245
In vigore dal 23 mag 1967
È autorizzato lo stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1966, della somma di lire 626.832.000 occorrente per la sistemazione di pendenze relative ad indennità di espropriazione di aree per la costruzione di alloggi ai senza tetto ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e per la costruzione del carcere giudiziario di Palmi, ai sensi dell'articolo 60 della legge 24 luglio 1959, n. 622, nonchè per riserve relative alla costruzione della Facoltà di farmacia dell'Università di Trieste, ai sensi della legge 19 marzo 1955, n. 112, e ad opere finanziate ai sensi della legge 12 luglio 1949, n. 460.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-05-03;245#art-3