Art. 2
LEGGE 3 maggio 1967, n. 245
In vigore dal 23 mag 1967
Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto agronomico per l'oltremare determinato, per l'anno finanziario 1966, con l'articolo 34 della legge 23 aprile 1966, n. 218, è aumentato di lire 6.000.000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-05-03;245#art-2