Art. 6

LEGGE 9 marzo 1967, n. 121

In vigore dal 9 apr 1967
All'onere di lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1967, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e de decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 marzo 1967 SARAGAT MORO - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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