Art. 5

LEGGE 9 marzo 1967, n. 121

In vigore dal 9 apr 1967
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Soprintendenza alle antichità delle Venezie, in accordo con il comune di Aquileia, provvederà a predisporre un piano definitivo di esplorazioni che permetta, nell'ambito del piano regolatore, lo svincolo delle zone prive di interesse archeologico incluse nel perimetro attualmente vincolato. La predetta Soprintendenza provvederà altresì al ripristino in stato delle zone esplorate con risultato negativo, ed alla conservazione dei reperti, nonchè alla indispensabile sistemazione degli accessi, sempre in accordo col Comune, quando il reperto per la sua importanza debba essere conservato in sito. Ai fini suddetti è utilizzato lo stanziamento di lire 200 milioni previsto dall' per l'esercizio 1967.
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LEGGE 9 marzo 1967, n. 121 (Art. 5 Salvaguardia e valorizzazione delle zone archeologiche di Aquileia e dell'antica via Romea.) — Testo vigente | Portale Normativo