Art. 3
LEGGE 9 marzo 1967, n. 121
In vigore dal 9 apr 1967
All'apposito capitolo, indicato dall', possono essere imputate spese di qualsiasi genere, purchè afferenti comunque agli scopi della presente legge, anche se in duplicazione di voci già contenute in altri capitoli.
Tutti gli stanziamenti non utilizzati nell'esercizio per cui sono stabiliti potranno essere impiegati negli esercizi successivi, in deroga alle vigenti norme, ai fini di cui alla loro iscrizione negli stati di previsione.
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