Art. 1

LEGGE 9 marzo 1967, n. 121

In vigore dal 9 apr 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Allo scopo di sviluppare la ricerca archeologica e di assicurare la sistemazione e la rinascita monumentale e turistica di Aquileia e delle antiche zone gravitanti sulla via Romea, il Ministero del tesoro è autorizzato a stanziare annualmente le seguenti somme, da iscriversi in apposito capitolo degli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione: Anno 1967. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 200.000.000 Anno 1968. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 200.000.000 Anno 1969. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 200.000.000 Anno 1970. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 200.000.000 Anno 1971. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 200.000.000
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