Art. 2
LEGGE 9 marzo 1967, n. 121
In vigore dal 9 apr 1967
Le somme di cui al precedente articolo sono assegnate alla Soprintendenza alle antichità delle Venezie e alla Soprintendenza alle antichità dell'Emilia, secondo le rispettive competenze, mediante decreti annuali del Ministro per la pubblica istruzione, con cui si approvano i relativi programmi di lavoro.
Alle predette Soprintendenze è affidata la redazione di singoli piani annuali, concernenti:
a) lo sviluppo delle ricerche e degli scavi;
b) l'acquisto di terreni aventi interesse archeologico, nonchè di immobili eventualmente esistenti sui medesimi terreni;
c) l'acquisto o la costruzione di immobili da destinarsi localmente a sede di musei;
d) il restauro e l'ampliamento di musei già esistenti e la sistemazione dei nuovi.
Alle medesime Soprintendenze è altresì affidata l'esecuzione di tutte le opere approvate nonchè l'eventuale proposta, agli organi competenti, di piani regolatori per ciascuna località limitatamente alle zone archeologiche determinate.
Storico versioni
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