Art. 7

LEGGE 5 luglio 1966, n. 519

In vigore dal 7 nov 1978
Disposizioni transitorie Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si dovrà provvedere alla determinazione dei prezzi di vendita dei sali con le modalità previste negli articoli precedenti, rimanendo in vigore, nel frattempo, i prezzi di tariffa attuali. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 luglio 1966 SARAGAT MORO - PRETI - COLOMBO - PIERACCINI - ANDREOTTI - TOLLOY Visto, il Guardasigilli: REALE
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LEGGE 5 luglio 1966, n. 519 (Art. 7 Approvvigionamento di sale all'industria.) — Testo vigente | Portale Normativo