Art. 4
LEGGE 5 luglio 1966, n. 519
In vigore dal 7 nov 1978
Fabbricazione e vendita di tipi speciali di sale alimentare
L'Amministrazione dei Monopoli può consentire con l'osservanza di particolari cautele, la fabbricazione e la vendita di tipi speciali di sale alimentare e di cloruro di sodio chimicamente puro a condizione o che vengano adoperati sali di produzione del Monopolio acquistati al prezzo di tariffa per la vendita al pubblico ovvero che venga pagata la quota fiscale corrispondente al tipo similare di sale in vendita in Italia. L'assimilazione è stabilita dall'Amministrazione dei Monopoli sentito il proprio Consiglio.
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