Art. 5
LEGGE 5 luglio 1966, n. 519
In vigore dal 7 nov 1978
Vendita ed introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio di sali denaturati o di prodotti contenenti sale
L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzata a vendere, in esenzione da imposta, i sali denaturati in modo da renderli inadatti all'alimentazione umana. Il prezzo di vendita viene determinato con le modalità di cui al secondo comma dell'.
È consentita l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, in esenzione da imposta, dei sali denaturati con sostanze ritenute idonee dall'Amministrazione dei Monopoli a renderli inadatti alla alimentazione umana.
È consentita l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, in esenzione da imposta, dei prodotti contenenti cloruro sodico purchè inadatti alla alimentazione umana o resi tali mediante denaturazione con sostanze ritenute idonee dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato.
Qualora per i prodotti di cui ai commi secondo e terzo sia in vigore un divieto di importazione, l'introduzione dei prodotti medesimi dall'estero è subordinata alla concessione della relativa autorizzazione da richiedere al Ministero del commercio con l'estero.
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