Art. 5

LEGGE 5 luglio 1966, n. 519

In vigore dal 7 nov 1978
Vendita ed introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio di sali denaturati o di prodotti contenenti sale L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzata a vendere, in esenzione da imposta, i sali denaturati in modo da renderli inadatti all'alimentazione umana. Il prezzo di vendita viene determinato con le modalità di cui al secondo comma dell'. È consentita l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, in esenzione da imposta, dei sali denaturati con sostanze ritenute idonee dall'Amministrazione dei Monopoli a renderli inadatti alla alimentazione umana. È consentita l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, in esenzione da imposta, dei prodotti contenenti cloruro sodico purchè inadatti alla alimentazione umana o resi tali mediante denaturazione con sostanze ritenute idonee dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato. Qualora per i prodotti di cui ai commi secondo e terzo sia in vigore un divieto di importazione, l'introduzione dei prodotti medesimi dall'estero è subordinata alla concessione della relativa autorizzazione da richiedere al Ministero del commercio con l'estero.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1966-07-05;519#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo