Art. 3
LEGGE 5 luglio 1966, n. 519
In vigore dal 7 nov 1978
Agevolazioni per alcune industrie alimentari
I prodotti delle industrie della salagione dei pesci, delle budella, del presame o caglio e dei formaggi, sia fabbricati in territorio soggetto a monopolio che importati, sono assoggettati all'imposta sui sali in vigore, in relazione al loro contenuto di cloruro sodico.
Alle industrie della salagione dei pesci, delle budella e dei formaggi è concessa la esenzione d'imposta sulla quota parte dei sali che rimane inutilizzata nel processo produttivo.
La quota parte dei sali che beneficia dell'esenzione di cui al precedente comma viene forfetariamente determinata nella seguente misura del sale prelevato:
novanta per cento per l'industria della salagione dei pesci e delle budella e trenta per cento per l'industria della salagione dei formaggi.
All'industria della salagione del presame o caglio, che adopera sale raffinato, è concesso l'abbuono della differenza d'imposta tra il sale raffinato e quello comune.
Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, vengono stabilite le modalità e cautele per l'attuazione di quanto previsto nei precedenti commi nonchè i prezzi complessivi di vendita dei sali alle industrie innanzi menzionate, tenuto conto dell'esenzione contemplata nel presente articolo.
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