Art. 6

LEGGE 5 luglio 1966, n. 519

In vigore dal 7 nov 1978
Disposizioni finali Le disposizioni della presente legge sono stabilite in deroga alle norme della legge 17 luglio 1942, n. 907, modificata con legge 11 luglio 1952, n. 1641. Il diritto di monopolio, previsto nella legge 17 luglio 1942, n. 907, è sostituito, quando dovuto, dalla quota fiscale di cui al secondo comma dell' della legge 19 dicembre 1958, n. 1085. È abrogata la legge 17 dicembre 1957, n. 1249 e qualsiasi altra disposizione contraria alla presente legge.
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