Art. 24

LEGGE 22 gennaio 1966, n. 1

In vigore dal 9 feb 1966
Il primo comma dell' della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente: "Non più tardi dell'11 aprile e dell'11 ottobre, il sindaco, con il medesimo manifesto di cui all'articolo 15, invita chiunque intenda proporre ricorsi contro la ripartizione del Comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna di esse, l'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni, a presentarli rispettivamente entro il 20 aprile e il 20 ottobre alla Commissione elettorale mandamentale, anche per il tramite del Comune, che ne rilascia ricevuta". Al quarto comma le parole: "non oltre il 25 gennaio" sono sostituite con le parole: "non oltre il 23 aprile ed il 23 ottobre". Al primo comma dell' della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole: "entro il 31 marzo" sono sostituite con le parole: "entro il 10 giugno e il 10 dicembre".
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