Art. 22

LEGGE 22 gennaio 1966, n. 1

In vigore dal 9 feb 1966
L' della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente: "Entro il 10 aprile e il 10 ottobre di ciascun anno, la Commissione elettorale comunale, dopo aver compiuto gli adempimenti di cui all', provvede, con una unica deliberazione, alla revisione della ripartizione del Comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni, nonchè alla revisione delle liste per le sezioni già esistenti ed alla compilazione delle liste delle persone iscritte per ogni nuova sezione".
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