Art. 20
LEGGE 22 gennaio 1966, n. 1
In vigore dal 9 feb 1966
Al primo comma dell' della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole: "dell'anno" sono sostituite con le parole: "del semestre".
Al primo comma, n. 4, le parole: "se non hanno espressamente dichiarato, con le modalità stabilite dal primo comma dell'articolo 10, di volervi rimanere iscritti" sono soppresse.
Al quarto comma, ove è detto: "ogni tre mesi", la parola: "tre" è sostituita dalla parola: "sei".
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