Art. 23

LEGGE 22 gennaio 1966, n. 1

In vigore dal 9 feb 1966
L'articolo 28 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente: "Il cittadino iscritto è assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha, secondo l'indicazione della lista generale, la propria abitazione. I connazionali residenti all'estero sono ripartiti tra le singole sezioni secondo l'ordine alfabetico, salvochè, per la loro entità numerica, si renda necessaria l'istituzione di apposite sezioni".
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