Art. 29

LEGGE 22 gennaio 1966, n. 1

In vigore dal 9 feb 1966
Le Commissioni elettorali comunali e le Commissioni elettorali mandamentali in carica al momento della entrata in vigore della presente legge restano in funzione, purchè siano state rinnovate dopo le ultime elezioni amministrative, finche non saranno rinnovate a norma dei precedenti articoli 12 e 16.
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