Art. 33

LEGGE 22 gennaio 1966, n. 1

In vigore dal 9 feb 1966
Il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire in testo unico, entro il termine di un anno, le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, della legge 23 marzo 1956, n. 137, e della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 gennaio 1966 SARAGAT MORO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE
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