Art. 33
LEGGE 22 gennaio 1966, n. 1
In vigore dal 9 feb 1966
Il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire in testo unico, entro il termine di un anno, le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, della legge 23 marzo 1956, n. 137, e della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 gennaio 1966
SARAGAT
MORO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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