Art. 17
LEGGE 22 gennaio 1966, n. 1
In vigore dal 9 feb 1966
Il primo comma dell' della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:
"Decorso il termine di cui all'articolo 15, e rispettivamente non più tardi del 23 aprile e del 23 ottobre, il sindaco deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale mandamentale:
1) un esemplare dei due elenchi di cui all' corredati di tutti i documenti relativi;
2) i ricorsi presentati contro detti elenchi, con tutti i documenti che vi si riferiscono;
3) copia conforme dei verbali delle operazioni e delle deliberazioni della Commissione elettorale comunale".
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