Art. 6

LEGGE 22 gennaio 1966, n. 1

In vigore dal 9 feb 1966
Il primo comma dell' della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente: "Il sindaco, in base ai registri dello stato civile e dell'anagrafe e sulla scorta dello schedario elettorale, provvede: a) entro il mese di febbraio, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne; di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del Comune alla data del 15 febbraio, compiranno il 21° anno di età dal 1 luglio al 31 dicembre o che lo avessero già compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto ad essere iscritti nelle liste elettorali; b) entro il mese di agosto, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del Comune alla data del 15 agosto, compiranno il 21° anno di età dal 1 gennaio al 30 giugno dell'anno successivo o che lo avessero già compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto ad essere iscritti nelle liste elettorali".
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