Art. 5
LEGGE 22 gennaio 1966, n. 1
In vigore dal 9 feb 1966
Al terzo comma dell' della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, la parola "annuale" è sostituita dalla parola "semestrale".
Dopo il terzo comma è inserito il seguente:
"Ogni atto o provvedimento dell'ufficio anagrafico dello stato civile che possa interessare l'ufficio elettorale, deve essere a questo comunicato entro quarantotto ore dalla sua adozione".
Il quinto comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"La Giunta municipale verifica, quando lo ritiene opportuno, e, in ogni caso, nei mesi di gennaio e luglio, la regolare tenuta dello schedario elettorale".
Storico versioni
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