Art. 1

LEGGE 22 gennaio 1966, n. 1

In vigore dal 9 feb 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due revisioni semestrali, secondo le modalità e nei termini previsti dal titolo II della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, con l'iscrizione di coloro che hanno compiuto o compiano il 21° anno di età, rispettivamente, dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 luglio al 31 dicembre di ciascun anno e si trovino nelle condizioni di cui. all'articolo 3 della legge citata. Le variazioni apportate alle liste elettorali hanno effetto, rispettivamente, il 1 gennaio ed il 1 luglio di ogni anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1966-01-22;1#art-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo