Art. 1
LEGGE 22 gennaio 1966, n. 1
In vigore dal 9 feb 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due revisioni semestrali, secondo le modalità e nei termini previsti dal titolo II della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, con l'iscrizione di coloro che hanno compiuto o compiano il 21° anno di età, rispettivamente, dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 luglio al 31 dicembre di ciascun anno e si trovino nelle condizioni di cui.
all'articolo 3 della legge citata.
Le variazioni apportate alle liste elettorali hanno effetto, rispettivamente, il 1 gennaio ed il 1 luglio di ogni anno.
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