Art. 7
LEGGE 5 giugno 1965, n. 718
In vigore dal 2 lug 1965
La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 giugno 1965
SARAGAT
MORO - FANFANI - PIERACCINI - TREMELLONI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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