Art. 4

LEGGE 5 giugno 1965, n. 718

In vigore dal 2 lug 1965
La Commissione interministeriale di cui al precedente sarà composta di: un presidente di sezione del Consiglio di Stato, presidente; un consigliere della Corte dei conti, vicepresidente; un rappresentante dell'Avvocatura generale dello stato; un rappresentante del Ministero degli affari esteri; un rappresentante del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro); un rappresentante del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato); un rappresentante del Ministero delle finanze; tre rappresentanti delle categorie interessate designati dalla Presidenza del Consiglio e prescelti tra persone particolarmente esperte in materia di estimo. A segretario e vice-segretario della Commissione sono nominati funzionari aventi qualifica non inferiore a quella di consigliere di 1ª classe, in servizio presso la Direzione generale del tesoro. Nel designare i propri rappresentanti in seno alla Commissione le Amministrazioni interessate provvederanno ad indicare anche i rappresentanti supplenti. La Commissione delibera a maggioranza assoluta ed in caso di parità di voti, prevarrà il voto del presidente. Con decreti del Ministro per il tesoro, potranno essere chiamati a far parte della Commissione, per particolari esigenze, funzionari e tecnici dell'Amministrazione statale i quali, peraltro, non avranno diritto al voto. Il Ministro per il tesoro stabilirà, con proprio decreto, la misura degli emolumenti da corrispondere ai membri della Commissione in rapporto ai lavori effettuati. La Commissione compie, ove occorra, i necessari accertamenti ed è autorizzata a sentire gli interessati i quali possono in ogni caso presentare memorie, documenti e prove.
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