Art. 6

LEGGE 5 giugno 1965, n. 718

In vigore dal 2 lug 1965
All'onere di lire 3.000.000.000, previsto dall' ed a quello per la Commissione di cui all', quest'ultimo valutabile in lire 6.000.000 in ragione di anno, si provvede col gettito derivante dall'applicazione del decreto-legge 30 luglio 1964, n. 611, convertito nella legge 15 settembre 1964, n. 762, e, per la differenza, con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione del decreto-legge 30 luglio 1964, n. 610, convertito, con modificazioni, nella legge 15 settembre 1964, n. 763. Il Ministro per il tesoro 6 autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
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