Art. 5

LEGGE 5 giugno 1965, n. 718

In vigore dal 12 feb 1980
Gli atti occorrenti per il conseguimento delle anticipazioni, nonchè gli atti relativi ad eventuali operazioni di cessione delle anticipazioni stesse, anche parziali a favore di istituti di credito, sono esenti da tasse di bollo, salvo le cambiali ed altri effetti di commercio, e da imposta di registro. Le somme ottenute dagli interessati a titolo di anticipazione non si considerano reddito imponibile agli effetti della imposta di ricchezza mobile e sono esenti dall'imposta generale sull'entrata. Gli atti relativi agli investimenti delle somme ottenute dagli interessati a titolo di anticipazione sono esenti dalle tasse di bollo e sulla concessione governative, nonchè dalle imposte di registro ed ipotecarie, fatta eccezione per gli emolumenti dei conservatori dei registri immobiliari e dei diritti catastali.
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