Art. 7 · LEGGE 5 giugno 1965, n. 718

Art. 7

LEGGE 5 giugno 1965, n. 718

In vigore dal 2 lug 1965
La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 giugno 1965 SARAGAT MORO - FANFANI - PIERACCINI - TREMELLONI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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