Art. 9

LEGGE 7 maggio 1965, n. 430

In vigore dal 15 mag 1965
All'art. 50 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, primo comma, lettera c) e al secondo comma, dopo le parole: "cancelliere capo di tribunale e segretario capo di procura" vanno aggiunte le parole: "di prima classe".
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