Art. 13
LEGGE 7 maggio 1965, n. 430
In vigore dal 15 mag 1965
Le Commissioni esaminatrici dei concorsi per le assunzioni e le promozioni e la Commissione centrale di scrutinio, già nominate alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in funzione fino all'espletamento dei lavori in corso.
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