Art. 8

LEGGE 7 maggio 1965, n. 430

In vigore dal 15 mag 1965
Le Commissioni di cui agli articoli 21 e 42 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, ed della legge 16 luglio 1962, n. 922, sono composte: 1) dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, presidente; 2) da un magistrato di Cassazione; 3) dal direttore dell'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie; 4) da due funzionari con qualifica non inferiore a quella di cancelliere capo di tribunale e di segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe; Con lo stesso decreto il Ministro nomina i supplenti, scegliendoli fra i magistrati ed i funzionari aventi la medesima qualifica dei titolari. L'ufficio di segreteria è costituito, secondo le necessità da uno o più funzionari di cancelleria addetti al Ministero.
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