Art. 10
LEGGE 7 maggio 1965, n. 430
In vigore dal 15 mag 1965
Il secondo comma dell'art. 42 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è sostituito dal seguente:
"Le prove scritte si svolgono in tre distinti giorni e vertono sulle seguenti materie:
1) procedura civile ed elementi di diritto civile;
2) procedura penale ed elementi di diritto penale,
3) leggi tributarie che interessano i servizi giudiziari e i servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con riferimento a casi pratici".
Storico versioni
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