Art. 10

LEGGE 7 maggio 1965, n. 430

In vigore dal 15 mag 1965
Il secondo comma dell'art. 42 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è sostituito dal seguente: "Le prove scritte si svolgono in tre distinti giorni e vertono sulle seguenti materie: 1) procedura civile ed elementi di diritto civile; 2) procedura penale ed elementi di diritto penale, 3) leggi tributarie che interessano i servizi giudiziari e i servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con riferimento a casi pratici".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1965-05-07;430#art-10

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo