Art. 5

LEGGE 7 maggio 1965, n. 430

In vigore dal 15 mag 1965
Il termine di cui all'art. 175 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, relativo all'entrata in vigore dell'art. 47 della stessa legge, sostituito dall' della legge 16 luglio 1962, n. 922, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1967.
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