Art. 1
LEGGE 7 maggio 1965, n. 430
In vigore dal 15 mag 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Le piante organiche dei cancellieri e segretari giudiziari sono stabilite, per ciascun ufficio ed entro i limiti del ruolo organico, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.
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