Art. 1

LEGGE 7 maggio 1965, n. 430

In vigore dal 15 mag 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Le piante organiche dei cancellieri e segretari giudiziari sono stabilite, per ciascun ufficio ed entro i limiti del ruolo organico, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.
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