Art. 7
LEGGE 29 marzo 1965, n. 203
In vigore dal 4 apr 1965
Il primo comma dell'articolo 15 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:
"(Requisiti delle società commerciali, delle cooperative e loro consorzi e dei consorzi tra imprese artigiane).
Per l'iscrizione delle società commerciali, delle cooperative e loro consorzi e dei consorzi tra imprese artigiane:
a) i requisiti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 13 debbono riferirsi: al direttore tecnico ed a tutti i componenti se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza, per ogni altro tipo di società o di consorzio;
b) i documenti di cui al numero 1) dell'articolo 14 debbono riferirsi al direttore tecnico".
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