Art. 6

LEGGE 29 marzo 1965, n. 203

In vigore dal 4 apr 1965
Il numero 4) dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente: "4) certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, dal quale risulti il reddito per cui il richiedente è stato iscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile nel triennio precedente la domanda di iscrizione, in relazione alla particolare attività di imprenditore da lui svolta. Se questi non è ancora iscritto al ruolo, deve produrre apposita dichiarazione del detto Ufficio".
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