Art. 5

LEGGE 29 marzo 1965, n. 203

In vigore dal 4 apr 1965
I pareri già espressi dai Comitati regionali per l'Albo nazionale dei costruttori sino alla data di entrata in vigore della presente legge sulle domande di iscrizione lino all'importo di lire 500 milioni hanno pieno valore di decisione, ai fini della iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori delle imprese richiedenti.
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