Art. 8

LEGGE 29 marzo 1965, n. 203

In vigore dal 4 apr 1965
Il numero 1) del primo comma dell'articolo 16 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente: "1 fino a L. 15.000.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.000".
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