Art. 1

LEGGE 29 marzo 1965, n. 203

In vigore dal 4 apr 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il primo comma dell' della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente: "L'iscrizione nell'Albo è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a lire 15 milioni, di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato. È facoltativa per lavori il cui importo non superi detto limite".
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