Art. 7
LEGGE 5 luglio 1964, n. 639
In vigore dal 5 ago 1964
All'onere di lire 6 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1963-1964, si farà fronte mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 277 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio suddetto.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
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