Art. 7 · LEGGE 5 luglio 1964, n. 639

Art. 7

LEGGE 5 luglio 1964, n. 639

In vigore dal 5 ago 1964
All'onere di lire 6 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1963-1964, si farà fronte mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 277 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio suddetto. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1964-07-05;639#art-7