Art. 2

LEGGE 5 luglio 1964, n. 639

In vigore dal 5 ago 1964
Per i prodotti esportati verso i Paesi membri della Comunità economica europea l'ammontare della restituzione di cui al precedente articolo viene progressivamente ridotto nelle misure seguenti: del 60 per cento fino al 30 giugno 1964; dei 65 per cento fino al 31 dicembre 1964; del 75 per cento fino al 31 dicembre 1965; dell'80 per cento dal 1 gennaio 1966.
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