Art. 4
LEGGE 5 luglio 1964, n. 639
In vigore dal 5 ago 1964
La restituzione di cui agli della presente legge esclude ogni altra agevolazione comunque prevista dalle vigenti disposizioni in materia di restituzione e di abbuono di diritti alla esportazione, ad eccezione di quelle relative all'imposta generale sull'entrata.
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