Art. 6
LEGGE 5 luglio 1964, n. 639
In vigore dal 5 ago 1964
Ai fini della restituzione di cui agli della presente legge sono estese, per quanto riguarda i limiti per la emissione dei relativi ordini di accreditamento, le disposizioni contenute nella legge 16 aprile 1962, n. 187.
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