Art. 7

LEGGE 9 giugno 1964, n. 615

In vigore dal 15 ago 1964
All'onere di lire 4.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64 verrà fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 giugno 1964 SEGNI MORO - MANCINI - GIOLITTI - COLOMBO - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: REALE
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