Art. 3

LEGGE 9 giugno 1964, n. 615

In vigore dal 15 ago 1964
I provvedimenti di esecuzione del piano sono addottati dal veterinario provinciale. Potranno essere eseguiti d'ufficio, con la procedura stabilita dalle vigenti leggi, a spese degli interessati che non vi adempiano spontaneamente.
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