Art. 5
LEGGE 9 giugno 1964, n. 615
In vigore dal 7 mag 1976
Per le spese necessarie all'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento di cui all' possono essere autorizzate aperture di credito a favore delle competenti autorità sanitarie ai sensi dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
In deroga a quanto disposto dal predetto articolo 56 il limite delle aperture di credito è elevato per ciascun capitolo di bilancio a lire 480 milioni
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