Art. 2

LEGGE 9 giugno 1964, n. 615

In vigore dal 6 gen 2023
Il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi bovina, ovina e caprina è attuato mediante piani nazionali di profilassi e di risanamento. In questi saranno stabiliti le misure per la protezione degli allevamenti indenni ed i casi in cui sono obbligatori i trattamenti immunizzanti, l'esecuzione delle prove diagnostiche, la marcatura e l'abbattimento degli animali infetti. In tali provvedimenti potrà, inoltre, essere previsto l'obbligo della denuncia di cui all' del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e dell'applicazione di norme di polizia veterinaria per i casi di tubercolosi bovina non clinicamente manifesta, accertata con la prova allergica o con idonee prove di laboratorio, e per i casi di brucellosi bovina evidenziata con idonee prove di laboratorio anche in assenza delle manifestazioni di cui al primo comma dell'articolo 105 del regolamento di polizia veterinaria. I contravventori alle misure obbligatorie stabilite nei piani di profilassi e di risanamento sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. Ai proprietari dei bovini abbattuti sarà corrisposta una indennità nella misura e secondo i criteri e le modalità che verranno stabiliti con decreto del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, previo parere della commissione di cui al successivo ottavo comma. Tale indennità, pur restando variabile in rapporto alla entità del danno subito dai proprietari di bovini abbattuti perchè affetti da tubercolosi o da brucellosi, non dovrà essere in ogni caso superiore a L. 240.000 a capo. Per favorire il completamento delle operazioni di risanamento degli allevamenti non ancora risanati da tubercolosi, brucellosi e leucosi ai proprietari di bestiame bovino che non hanno diritto alla maggiorazione di cui al sesto comma o che vi abbiano rinunciato, nonchè ai proprietari di ovini e caprini, spettano le seguenti maggiorazioni: 1) del 20 per cento quando i capi infetti da abbattere, in relazione ai capi detenuti in azienda, sono compresi fra il 20 e il 29 per cento; 2) del 30 per cento quando sono fra il 30 e il 49 per cento; 3) del 40 per cento quando sono oltre il 49 per cento. (40) Le maggiorazioni sono concesse a condizione che tutti i capi infetti siano abbattuti ed interamente sostituiti entro il termine massimo di ventiquattro mesi con altri capi sani dello stesso allevamento o provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi o da leucosi o indenni o ufficialmente indenni da brucellosi. (40) Nei casi di abbattimento in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti tale indennità potrà essere corrisposta fino alla misura massima di L. 440.000 a capo. Ai proprietari di una quantità di bestiame bovino non superiore ai dieci capi, al momento della esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono identificati gli animali infetti, l'indennità di abbattimento è aumentata del 50 per cento. Ai proprietari degli ovini e caprini infetti abbattuti sarà corrisposta una indennità pari a L. 40.000 a capo. I piani di profilassi e di risanamento nazionali sono approvati con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere di una commissione presieduta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità è composta: da un funzionario della Direzione generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore ad ispettore generale; dall'ispettore generale capo dei Servizi zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; da due funzionari della carriera direttiva del Ministero della sanità, rispettivamente, amministrativa e dei veterinari, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata; da un rappresentante dell'Unione nazionale delle province d'Italia; da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia; da un rappresentante dell'Associazione italiana degli allevatori; da due rappresentanti dei coltivatori diretti, da due rappresentanti dei mezzadri; da un rappresentante degli agricoltori; da due rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole, tutti scelti dal Ministro per la sanità su terne presentate dalle associazioni più rappresentative delle singole categorie. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa o dei veterinari del Ministero della sanità. La commissione è nominata con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (25) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34)(35) (36) (37) (38) (39) (40)(41) (42)
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