Art. 4

LEGGE 9 giugno 1964, n. 615

In vigore dal 7 mag 1976
In ogni provincia una commissione presieduta dal veterinario provinciale e composta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e delle foreste, dal presidente dell'Amministrazione provinciale o da un suo delegato, dagli assessori all'agricoltura e all'igiene e sanità dell'Amministrazione provinciale, da un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da due rappresentanti degli allevatori scelti dalle organizzazioni più rappresentative della provincia, propone, nei limiti fissati dai piani nazionali, i programmi di risanamento e di profilassi che saranno inviati al Ministero della sanità per l'approvazione previo parere della commissione di cui all'. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa o dei veterinari del Ministero della sanità. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le regioni alle quali sono state delegate le funzioni amministrative concernenti la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi, coordinano i programmi di cui al primo comma elaborando un unico programma regionale da inviare al Ministero della sanità per l'approvazione previo parere della commissione di cui all'. Le province autonome di Trento e Bolzano elaborano i programmi per i rispettivi territori .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1964-06-09;615#art-4

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo