Art. 3
LEGGE 4 aprile 1964, n. 171
In vigore dal 2 feb 2000
Negli spacci destinati alla vendita di carni possono essere vendute carni fresche, congelate e scongelate, e comunque preparate, conservate e confezionate, di qualsiasi specie animale, ad eccezione
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di quelle di bassa macelleria, che devono essere vendute in spacci a ciò esclusivamente destinati.
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