Art. 8

LEGGE 4 aprile 1964, n. 171

In vigore dal 13 apr 1964
La presente legge cui entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 aprile 1964 SEGNI MORO - MEDICI - TAVIANI - MANCINI Visto, il Guardasigilli: REALE
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